Art. 7.
(Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo).

      1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Comitato direzionale».
      2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario da lui delegato ed è composto da:

          a) il vice Ministro dello sviluppo economico;

          b) i direttori generali del Ministero degli affari esteri;

          c) i direttori generali del Ministero del commercio internazionale;

          d) il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico;

          e) il direttore del Mediocredito centrale.

      3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti allo scopo designati.
      4. Il Comitato direzionale:

          a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

          b) approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera 1.000.000 di euro;

          c) delibera sull'invio degli addetti alla cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8;

          d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 5, ad eccezione di quelli derivanti da calamità naturali;

          e) approva i nominativi dei consulenti tecnici per missioni della durata superiore a un anno;

 

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          f) esprime pareri sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

          g) esprime pareri per il riconoscimento dell'idoneità delle organizzazioni non governative che intendono partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;

          h) delibera in merito ad ogni questione relativa alla cooperazione allo sviluppo che il presidente dello stesso Comitato ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

      5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
      6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.
      7. Il Comitato direzionale dispone di un ufficio di segreteria.